Sentenza penale di patteggiamento: il giudice che intenda disconoscerne l’efficacia probatoria ha il dovere di spiegarne le ragioni

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. “patteggiamento”) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede. Tribunale di Milano, sentenza del 23.11.2021, n. 9684 Download CondividiPost correlati:Patteggiamento nel processo penale è prova per il giudice tributario Ottobre 20, 2022 Opposizione a decreto ingiuntivo, sentenza con cui il giudice dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi