Articoli da 121 a 162 c.p.c.
DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I
DEGLI ATTI IN GENERALE
Art. 121.
Libertà di forme Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu’ idonea al raggiungimento del loro scopo. Art. 122.
Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
Art. 123.