Articoli da 121 a 162 c.p.c.

Capo I
DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI
Sezione I
DEGLI ATTI IN GENERALE
Art. 121.
Libertà di forme
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piu’ idonea al raggiungimento del loro scopo. Art. 122.
Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete
In tutto il processo e’ prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo’ nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

Art. 123.
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Riflessioni sulla mediazione tributaria ex art. 17 bis d.lgs. 576/92

di Alessandra Mei

Premessa – Con D.L. 98/11[1] convertito, con modifiche, dalla L. 111/11, il legislatore ha introdotto l’obbligo in capo al contribuente che intende proporre ricorso alla Autorità Giudiziaria[2] avverso gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate aventi un valore non superiore ad € 20.000,00 e notificati successivamente al 1 aprile 2012 di presentare un’istanza di reclamo/mediazione precontenziosa alla Direzione Provinciale che ha emesso l’atto, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso, che deve contenere, in quanto anticipatorio del successivo eventuale giudizio, i contenuti formali propri del ricorso e, pertanto, dovrà essere indirizzato alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, contenere i dati anagrafici del contribuente, il C.F. del difensore, la procura, l’elezione di domicilio ove il contribuente intenda ricevere le comunicazioni e i difensori dovranno indicare la PEC; precisare il petitum e la causa petendi, allegare l’atto impugnato e i documenti richiamati nel ricorso.

Le problematiche connesse con il nuovo rito per i licenziamenti

di Paolo Spaziani[1] – SOMMARIO:1. Il nuovo rito per i licenziamenti nel sistema dei riti speciali. Struttura, natura e funzione. – 2. Carattere pubblicistico dell’interesse tutelato dal procedimento e conseguenze sul piano ermeneutico. – 3. L’ambito di applicazione. Il regime intertemporale. La rilevanza della domanda ai fini della determinazione del rito. – 4. Le questioni relative alla qualificazione del rapporto e il problema dei limiti oggettivi del giudicato. – 5. Le domande fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento. – 6. Le domande non fondate su fatti costitutivi identici a quelli posti a fondamento dell’impugnativa di licenziamento: a) l’errore assoluto sul rito. – 7. (Segue): b) il cumulo di domande. L’errore relativo sul rito. – 8. (Segue): c) la mancanza di errore sul rito. La contemporanea pendenza dinanzi al medesimo giudice del lavoro di più cause soggette a riti differenti.

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