Scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, conseguenze

Va confermato il principio di diritto secondo cui, in tema di riscossione di contributi previdenziali – per i quali risultava applicabile, secondo la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 9 e 10, il termine di prescrizione quinquennale –la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decenna ..........

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