Sanzione per il magistrato anche per lo strepitus fori

La sanzione della rimozione disciplinare del magistrato può essere irrogata, oltre che al verificarsi di una delle tre fattispecie tipiche previste dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 109 del 2006 (nel qual caso va disposta obbligatoriamente), in ogni altra ipotesi in cui l’illecito abbia compromesso irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, anche in relazione allo “strepitus fori”, secondo l’apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. Cass ..........

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