Rito del lavoro: quali conseguenze per il mancato deposito o l’omessa indicazione dei documenti nell’atto introduttivo (o nella memoria difensiva del convenuto)?

Va dato seguito al principio secondo cui il combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, deve essere interpretato nel senso che nel rito del lavoro l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, nonchè il loro mancato deposito unitamente a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, con impossibilità della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio, evidenziandosi, però, che, in materia, deve comunque tenersi conto del potere istruttorio d’uffi ..........

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