Rito del lavoro, costituzione di un nuovo difensore, integrazione dei mezzi istruttori e omessa indicazione e deposito dei documenti nell’atto introduttivo

Secondo le regole del processo del lavoro, la costituzione di un nuovo difensore (o una nuova costituzione del vecchio), non consente affatto l’integrazione dei mezzi istruttori ai sensi dell’art. 420 c.p.c., comma 5 (il giudice osserva che nella specie va affermata la palese inammissibilità e tardività della richiesta di produzione in giudizio di tutti i documenti allegati alla comparsa di costituzione di un nuovo difensore, trattandosi di documenti di “formazione anteriore” al deposito del ricorso). Nel rito del lavoro l’omessa indicazione dei documenti probatori nell’atto di costituzione in giudizio, imposta dall’art. 416, terzo comma cod. ..........

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