Rito del lavoro: c’è l’onere di contestazione immediata dei conteggi

Nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice [Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 3.7.2014]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Rito del lavoro e onere di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore Maggio 20, 2021 Rito d ..........

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