Rito davanti al giudice di pace, decisione secondo equità, rispetto delle norme processuali e delle preclusioni: no deroghe al divieto di proporre domande nuove

Va confermato il principio secondo cui in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la maggiore snellezza del rito da osservare non comporta deroghe al sistema delle preclusioni delineato dalla disciplina del giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica – cui l’art. 311 c.p.c., rinvia – ne’ in particolare al divieto di proporre domande nuove, ne’ la natura eventualmente equitativa della decisione, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, esime il giudice dal rispetto delle norme di carattere processuale, concernendo esclusivamente il diritto sostanziale. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.7.2016, n. 14356 CondividiPost correlati:VITONE-ZA ..........

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