Risarcimento del danno: debito di valore

Il risarcimento del danno da fatto illecito costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all’epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria, intesa a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell’equivalente pecuniario del danno subito.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.10.2017, n. 24273 CondividiPost correlati:Risarcimento del danno da sinistro stradale: il preventivo di rip ..........

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