Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario: rileva il petitum sostanziale

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, pertanto, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rileva il cd. “petitum sostanziale”, correlato non soltanto alla concreta statuizione sollecitata al giudice, ma anche alla causa petendi, ossia all’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest’ultima dal diritto positivo. Al fine di individuare se una controversia avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l’esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l’ ..........

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