Rinuncia al precetto: effetti; autonomia del precetto rispetto al pignoramento; l’opposizione a precetto non impedisce al creditore di dare inizio all’esecuzione

La “rinuncia al precetto” opera esclusivamente sul piano del diritto sostanziale, in quanto, avendo ad oggetto la intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal titolo esecutivo – e dunque un atto extraprocessuale -, si configura come negozio abdicativo unilaterale del creditore, e non richiede, ove compiuto in pendenza di opposizione, l’accettazione della controparte. La “rinuncia agli atti esecutivi” effettuata dal creditore pignorante – e dagli altri creditori intervenuti muniti di titolo – (art. 629 c.p.c.), presuppone, invece, la instaurazione del processo esecutivo, e ne determina la estinzione, con la conseguente inefficacia degli at ..........

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