Rinuncia agli atti, rinuncia all’azione o all’impugnazione e spese processuali

La rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all’azione (o rinuncia all’impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l’accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare. La rinuncia all’impugnazione, invero, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione (non agli atti ma) alla domanda di rimozione del provvedimento impugnato, si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all’azione nel giudizio di primo grado, e determina il passaggio ..........

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