Rinuncia agli atti dell’attore e interesse del convenuto alla prosecuzione del giudizio

Il procedimento, nonostante la rinuncia agli atti dell’attrice, deve essere necessariamente definito nel merito con sentenza qualora parte convenuta abbia un’utilità giuridicamente apprezzabile per ottenere la prosecuzione del procedimento (nella specie, in considerazione della domanda riconvenzionale di risarcimento danni avanzata nei confronti degli attori per abuso del diritto e della domanda ex art. 96 c.p.c. Tribunale di Roma, sentenza del 31.5.2021 Download CondividiPost correlati:Giudizio di rinvio proprio e riassunzione: diritto della parete costituita alla statuizione sulla domande proposte anche in caso di rinuncia agli atti intervenuta in preced ..........

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