Rinnovazione della notifica, termine perentorio dalla comunicazione dell’ordinanza, sospensione dei termini per il Covid-19

Disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica dell’atto entro il termine perentorio dalla comunicazione della presente ordinanza, qualora la predetta comunicazione avvenisse durante la sospensione dei termini disposta normativamente per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il predetto termine perentorio decorrerà dalla cessazione della menzionata sospensione, come per legge. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.5.2020, n. 9454 Download CondividiPost correlati:Rimessione in termini per la rinnovazione della notifica dell'appello, inosservanza del termine perentorio, avvenuta costituzione di controparte ..........

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