Rimborso spese e prosecuzione del giudizio
Ove il giudizio prosegua, soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.11.2017, n. 27274
CondividiPost correlati:Danno da circolazione stradale e rimborso dell
..........
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo