Rimborso spese e prosecuzione del giudizio

Ove il giudizio prosegua, soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.11.2017, n. 27274 CondividiPost correlati:Danno da circolazione stradale e rimborso dell ..........

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