Riforma Cartabia: la mancata esibizione del titolo esecutivo in originale da parte del creditore non può costituire motivo di estinzione della procedura esecutiva

La mancata esibizione del titolo esecutivo in originale da parte del creditore non può costituire motivo di estinzione della procedura esecutiva. Al riguardo, vanno confermati i seguenti principi: i) l’inosservanza del precetto di cui all’art. 488 c.p.c., che prevede l’allegazione del titolo esecutivo in originale o in copia autentica, costituisce, non essendo comminata alcuna sanzione, soltanto irregolarità, che non influisce sulla procedibilità dell’azione esecutiva; i)) l’omessa esibizione del titolo esecutivo, che ai sensi dell’art. 479 c.p.c. costituisce presupposto processuale dello svolgimento del processo esecutivo (da distinguersi dal ..........

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