Ricusazione, tempestività

Va confermato il principio per cui il potere di ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine fissato dall’art. 52 cod. proc. civ., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice; consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza.   Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 11.3.2016, n. 4837 CondividiPost correlati:Procedimento disciplinare, istanza di ricusazione, tempestività Giugno 28, 2023 Procedimento disciplinare e ricusazione Gennaio 18, 2022 D ..........

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