Ricorso introduttivo in cassazione con “mandato già in atti”: inammissibilità

L’art. 83 c.p.c., richiamato dall’art. 365 c.p.c., prevede che la procura speciale di cui il difensore deve essere munito nel ricorso per cassazione può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero anche essere apposta in calce o a margine degli atti di causa; se dunque la parte ricorrente non menzioni nessuna delle tre ipotesi di rituale conferimento della procura previste dalla norma citata, non resta che concludere nel senso che il ricorso introduttivo è inammissibile. Pertanto, la menzione nel ricorso introduttivo di un “mandato già in atti” da parte del ricorrente in cassazione non può considerarsi rispettosa della previsione dell ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi