Ricorso al CNF sottoscritto personalmente da avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo: inammissibilità

E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato in proprio la delibera di sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione per il mancato pagamento della quota annuale per la iscrizione all’Albo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato ina ..........

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