Riconoscimento del diritto al risarcimento da perdita di chance, oneri probatori

La perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto – al pari del danno da lucro cessante – se la chance perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi. L’accoglimento di tale domanda esige pertanto la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile. Spetta al creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance, dunque, l’onere di provare, pur se come det ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi