Ricognizione di debito, mancato disconoscimento, generica contestazione della sua efficacia: conseguenze

Versata in atti una scrittura privata avente ad oggetto una ricognizione di debito, qualora la parte non abbia ritualmente disconosciuto tale documento, essendosi limitata, nelle sue difese, a contestarne l’efficacia in modo assolutamente generico, detta ricognizione di debito, perfettamente regolare ex. art. 1988 c.c., ha effetto confermativo del preesistente rapporto fondamentale, comportando l’inversione dell’onere della prova che, quindi, nel caso di specie, ricade su parte opponente.   Tribunale di Roma, sentenza del 28.6.2017, n. 13234 CondividiPost correlati:Le Sezioni Unite su deposito di documento a fini probatori, scrittura privata non autenticata di ricogniz ..........

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