Richiesta delle spese di CTP proposta per la prima volta in appello, inammissibilità

È inammissibile – ai sensi dell’art. 345 c.p.c. – la domanda di parte appellante in ordine alle spese sostenute dal Consulente Tecnico di Parte in quanto proposta per la prima volta in appello, senza che analoga domanda fosse stata presentata in primo grado. Corte di appello di Milano, sentenza del 16.6.2022 Download CondividiPost correlati:Richiesta di compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado formulata per la prima volta in sede di redazione delle note di trattazione scritta dall’appellante Gennaio 19, 2023 Domanda di accertamento della nullità del contratto proposta per la prima volta in appello Novembre 23, 2022 Azione ex ar ..........

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