Riassunzione del giudizio, atto di impulso di un procedimento già in precedenza instaurato

L’atto di riassunzione dell’originario giudizio, a seguito di declaratoria di nullità pronunciata in accoglimento dell’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c. e rimessione della causa ex 354 c.p.c., pur spiegando una funzione introduttiva, non instaura un giudizio ex novo ma costituisce atto di impulso di un procedimento già in precedenza instaurato.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 24.11.2015, n. 23921 CondividiPost correlati:Giudizio di rinvio proprio e riassunzione: diritto della parete costituita alla statuizione sulla domande proposte anche in caso di rinuncia agli atti intervenuta in precedenza Maggio 15, 2023 Liquidazione coatt ..........

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