Revocazione e giudicato

In tema di impugnazioni, dall’art. 391 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., costituisce norma speciale e derogatoria dell’art. 324 cod. proc. civ. – e quindi di stretta applicazione – secondo la quale la proposizione di un ricorso per revocazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata solo ove il ricorso per cassazione sia stato accolto, dovendosi invece, ritenere che per evitare la proposizione di ricorsi meramente dilatori e diretti ad impedire la formazione del giudicato, qualora una sentenza della Corte di cassazione abbia rigettato il ricorso, e lasciato immutata la decisione impugnata, tanto per ragioni processuali, quanto per la re ..........

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