Revoca della procura e rinuncia al mandato, mancata sostituzione del difensore: a chi va notificata l’impugnazione?

Ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che la notifica dell’impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente, giusta disposto dell’art. 330, comma 1, seconda parte del codice di rito.   Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3.6.2016, n. 11504 CondividiPost correlati:Revoca della procura e rinuncia al mandato: a chi notificare l'impugnazione? Febbraio 14, 2022 Rinuncia al mandato: non è corretto disinteressarsi dell ..........

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