Revoca della procura e rinuncia al mandato: a chi notificare l’impugnazione?

Ai sensi dell’art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell’altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica dell’impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente. Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.1.2022, n. 157 157Download CondividiPost correlati:Rinuncia al mandato: non è corretto disinteressarsi dell’assistito prima dell’intervento del nuovo difensore o che sia decorso l’eventuale termine a difesa Aprile 21, 2022 Processo tributario, ammissione al patrocinio a spese d ..........

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