Responsabilità professionale dell’ingegnere: non è inadempimento ex se l’irrealizzabilità del progetto commissionato; conta l’informazione.

In tema di responsabilità professionale dell’ingegnere, non costituisce inadempimento l’irrealizzabilità del progetto commissionato, quando l’irrealizzabilità stessa non sia conseguenza di errori (commessi dal professionista nella formazione dell’elaborato) tali da renderlo inidoneo ad essere attuato, ma sia dovuta a richiesta e istruzioni consapevoli del committente medesimo, debitamente informato dall’ingegnere [Tribunale di Pisa (Pontedera), sentenza del 12.2.2014]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Responsabilità professionale dell’avvocato: onere di dimostrare i termini dell'accordo col cliente, diligenza professionale media esi ..........

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