Responsabilità disciplinare notarile

Nella fase preliminare al promovimento dell’azione disciplinare nei confronti di un notaio a quest’ultimo non deve essere data preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento e ciò: sia perchè la L. n. 241 del 1990, art. 7 esclude la propria applicabilità nei casi di particolari esigenze di celerità del procedimento, le quali sono legislativamente presupposte dall’art. 153 Legge Notarile, che impone di promuovere il procedimento senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante.     Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del  16.11.2018, n. 29664 CondividiPost correlati:Segnalazione Editoriale: F ..........

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