Responsabilità dell’avvocato per omessa impugnazione: valutazione prognostica (fattispecie in tema di difetto di legittimazione)

Va confermato il principio per cui in caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione è ravvisabile la fattispecie dell’omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio e l’esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall’omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicchè l’affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (nella specie la SC osserva che il giudice d’appello ..........

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