Responsabilità del medico e prova: il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze.

In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall’esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 31.1.2014, n. 2185]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Responsabil ..........

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