Responsabilità da cani randagi

La responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.   Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 18.05.2017, n. 12495   CondividiPost correlati:Responsabilità civile, concorrenza di cause naturali e umane nella determinazione della causazione materiale (fattispecie in tema di danno parentale da suicidio in seguito ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi