Responsabilità civile: all or nothing e concause

Per quanto riguarda, infine, le concause naturali, manca una disposizione di riferimento e, pertanto, si è posto il problema di stabilire se e in quale misura queste incidano ai fini della causalità materiale e/o della causalità giuridica.

L’orientamento tradizionale, fondato, in particolare, sugli artt. 40 e 41 cod. pen., sanciva l’irrilevanza delle concause naturali salvo queste venissero ritenute da sole sufficienti a causare il danno-evento; in quest’ultima ipotesi, la responsabilità umana andava completamente esclusa (c.d. regola dell’all or nothing).

La Suprema Corte, in una sentenza del 2009 inerente al tema della responsabilità medica, stabiliva, giungendo a un revirement, che in caso di incertezza circa l’incidenza (esclusiva o concausale) di una concausa naturale (nel caso di specie, una pregressa patologia del danneggiato), il giudice avrebbe potuto frazionare i singoli apporti causali e ridurre proporzionalmente il risarcimento.

Solo due anni dopo, tuttavia, la Corte di Cassazione ribadiva la regola dell’all or nothing, chiarendo che la concausa naturale inidonea a causare da sola l’evento non avrebbe potuto portare al frazionamento della causalità materiale, imputata complessivamente e unitariamente al danneggiante, ma semmai avrebbe dovuto essere considerata ai fini di una riduzione equitativa del danno-conseguenza ex art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. 21 luglio 2011, n. 15991).

Secondo tale ultimo orientamento, confermato fra l’altro di recente (cfr. Cass. 20 agosto 2018, n. 20829), la causalità materiale non è dunque suscettibile di frazionamento, mentre l’eventuale apporto eziologico di una concausa naturale inidonea a determinare da sola l’evento dannoso potrà portare ad un frazionamento della causalità giuridica, da determinare in via equitativa in sede di liquidazione del danno.

Tribunale Treviso, sezione prima, sentenza del 13.11.2018

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