Rapporti tra decreto di liquidazione del compenso al CTU e regolamento delle spese di lite nella sentenza che definisce il giudizio

Il decreto che, liquidato il compenso al consulente tecnico di ufficio, lo ha posto a carico delle parti tra loro in solido, resta fermo e vincolante anche nei confronti della parte vittoriosa (salvi i rapporti interni con il soccombente), ove non espressamente modificato in sede di regolamento delle spese di lite dal giudice nella sentenza che definisce il giudizio nel cui corso la consulenza è stata espletata [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.11.2014, n. 23522]. Scarica qui l’ordinanza >> CondividiPost correlati:Compenso CTU: solidarietà delle parti e loro litisconsorzio nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento; estinzione del giudizio, azione del ..........

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