Ragione più liquida: il giudice non deve sempre pronunciarsi su tutta la domanda

In applicazione del principio della “ragione più liquida”, in una prospettiva che valorizza le esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate dall’art. 111 Cost., è imposto un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, e consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c. , con il risultato che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia ..........

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