Quietanza rilasciata dal creditore (poi fallito) al debitore, curatore fallimentare: confessione stragiudiziale?

Nei confronti del curatore del fallimento  la quietanza rilasciata dal creditore (poi fallito) al debitore all’atto del pagamento non ha l’efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2375 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, anche laddove si ponga nell’esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest’ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo.    Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.6.2018, n. 15591 CondividiPost correlati:Quietanza, confe ..........

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