Questione circa l’interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata: prima udienza e memorie

Laddove manchi la relativa alla  sussistenza in capo al creditore di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2.   Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.1.2018, n. 1356 CondividiPost correlati:SCHEMA: nuovo rito ordinario, dalla citazione alla prima udienza Gennaio 14, 2023 Questione di nullità proponibile anche in sede di precisazione delle conclusioni. La clausola contrattuale da interesse per ritardo può essere a ..........

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