Provvedimento del presidente del tribunale sul compenso e le spese dovuti agli arbitri: inammissibile il ricorso straordinario

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., proposto avverso provvedimento del competente presidente del tribunale, relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri ex art. 814 c.p.c., comma 2, trattandosi di provvedimento adottato nell’ambito di una attività non giurisdizionale contenziosa ma sostanzialmente privatistica e, dunque, privo di natura decisoria ed attitudine al giudicato; e ciò, anche nel regime previsto dalla norma nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 21 [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 25.2.2015, n. 3812]. Scarica qui >> CondividiPost correl ..........

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