Prova civile – successione mortis causa – prova della qualità di erede in capo a chi in detta qualità intervenga in un giudizio pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma o proponga impugnazione: è sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio? Rispondono le Sezioni Unite.

Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest’ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i sui effetti nell’ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi; tu ..........

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