Proposta conciliativa del giudice, rifiuto, condanna ex art. 96 c.p.c.

Posto che con l’ordinanza di cui all’art.185 bis il giudice deve sviluppare una formidabile energia al fine di fare emergere quanto di più genuino, essenziale e serio vi è nelle opposte posizioni delle parti, e che la proposta si fonda sull’esame, da parte dello stesso giudice che in caso di mancato accordo deciderà con sentenza la causa, del materiale istruttorio, non è consentito alle parti non prenderla in alcuna considerazione (con atteggiamento ostinatamente ed immotivatamente diretto a coltivare la permanenza e protrazione della controversia). Le parti hanno invece l’obbligo (ex artt. 88 e 116 c.p.c., di prendere in esame con attenzione e diligenza ..........

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