Produzione documentale in appello

Va data continuità all’orientamento secondo cui in appello ex art. 345 c.p.c. nella versione previgente occorre valutare l’indispensabilità dei documenti prodotti ai fini della decisione del giudizio, a nulla rilevando l’inerzia della parte interessata. Nel giudizio d’appello costituisce infatti prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di d ..........

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