Produzione di una copia del provvedimento impugnato estratto dal fascicolo telematico e  procedibilità del ricorso per cassazione

Per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, l’indicazione della data e il numero attribuito dal sistema, sicché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente di verificare la tempestività de ..........

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