Procura generale alle liti per atto notarile: il giudice deve invitare la parte a produrla

Nel caso di omesso deposito della procura generale ad lites, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto, in adempimento del dovere impostogli dall’art. 182 c.p.c., ad invitarla a produrre il documento mancante, e tale invito può e deve esser fatto, in qualsiasi momento anche dal giudice d’appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.5.2014, n. 11359]. Scarica qui la sentenza >> CondividiPost correlati:Sezioni unite: la lettera della norma costituisce il limite cui deve arrestarsi anch ..........

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