Procura alle liti: l’art. 182 c.p.c., comma 2, è applicabile al giudizio di appello?

Con riferimento al termine assegnato per il rilascio della procura alle liti, va ritenuto che la disposizione di cui all’art. 182 c.p.c., comma 2, secondo cui, quando il giudice rileva “un difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore”, deve assegnare “un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa”, deve tendenzialmente ritenersi applicabile anche al giudizio di appello, giusta il disposto ..........

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