Processo tributario, notifica a mezzo PEC di un ricorso per cassazione nativo digitale senza firma dell’Avvocato dello Stato, conseguenza: parola alle Sezioni Unite

La Sezione Quinta civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alle conseguenze della notificazione a mezzo p.e.c. di un ricorso per cassazione nativo digitale, cioè redatto e interamente confezionato in ambiente informatico, privo della firma dell’Avvocato dello Stato il cui nominativo risulti apposto in calce, quale patrono erariale. Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del 9.6.2023, n. 16454 Download CondividiPost correlati:Ricorso per cassazione nativo digitale, procura re ..........

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