Processo tributario, definizione agevolata, istanze di sospensione entro il 10.6.2019: termine perentorio o ordinatorio?

Nella fattispecie sospensiva di cui all’art. 6, D.L. n. 119 del 2018, conv., con mod., dalla L. n. 136 del 2018 (il quale prevede, al primo periodo, che “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019” e, al secondo periodo, che “Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicem ..........

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