Processo esecutivo dichiarato sospeso ex art. 601 c.p.c. a causa d’una divisione endoesecutiva: riassunzione

Il processo esecutivo che sia stato dichiarato sospeso ai sensi dell’art. 601 c.p.c., a causa d’una divisione endoesecutiva, va riassunto entro tre (oppure sei) mesi dalla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 789 c.p.c., comma 3, in assenza di contestazioni; oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolva le eventuali contestazioni. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.5.2021, n. 12685 Download CondividiPost correlati:Processo esecutivo sospeso a seguito della proposizione di una opposizione all'esecuzione: da quando decorre il termine per la riassunzione? Dicembre 10, 2021 Principio di immediata efficacia della sentenza di primo gr ..........

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