Procedimento disciplinare, notificazione della citazione a giudizio presso la residenza anagrafica dell’avvocato, conseguenze

La notificazione della citazione a giudizio presso la residenza anagrafica dell’incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto (art. 21, co. 1, Reg. CNF n. 2/2014), risulta senz’altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto stesso da parte del suo destinatario, sicché non ricorre alcuna nullità (che sarebbe comunque sanata per raggiungimento dello scopo), anche perché il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, è improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. [massima ufficiale] Consiglio Nazionale Forense (pres. ..........

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