Procedimento disciplinare, competenza
La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.
[massima ufficiale]
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 90 del 7 luglio 2020 (pubbl. 14.1.2021)
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