Procedimento disciplinare, competenza

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato. [massima ufficiale] Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza n. 90 del 7 luglio 2020 (pubbl. 14.1.2021) Download CondividiPost correlati:Procedimento disciplinare e “decisione a sorpresa”: il principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile Dicembre 21, 2022 Procedimento disciplinare e r ..........

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