Privilegio dei motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di economia processuale: sì alla pronuncia non definitiva limitata alla sola separazione personale dei coniugi

La pronuncia non definitiva limitata alla sola separazione personale dei coniugi è ben possibile (in applicazione della disposizione di cui all’art. 277 co. 2° c.p.c.); ciò, alla luce dell’insegnamento del Supremo Collegio che individua un generale apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, secondo un argomentare che privilegia motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di economia processuale (in attesa di dar corso all’ulteriore istruttoria sulle altre questioni, deve ravvisarsi nel caso in esame quell’apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione). ..........

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