Principio di non dispersione della prova: i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, ma non prodotti nella fase di opposizione, possono essere allegati in appello?

L’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638 c.p.c., comma 3, seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicchè, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di pri ..........

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